Modifiche alla disciplina del bonus Transizione 5.0

Le novità introdotte sono applicabili anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024. Si introduce un’aliquota unica per investimenti fino a 10 milioni di euro. Viene eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno/ZLS e con altri incentivi finanziati da fondi europei (a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo).

Resta confermata la non cumulabilità con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali materiali e immateriali 4.0. Vengono semplificate le procedure di calcolo dei consumi energetici. È prevista una maggiorazione per gli impianti fotovoltaici prodotti in UE e il credito d’imposta può essere riconosciuto anche alle ESCo certificate per progetti presso l’azienda cliente.